[1]Disposizioni generali

[2]1. Il presente Accordo sara' attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e bahreinita, nonche' del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi che le derivano dall'appartenenza all'Unione Europea. 2. La copertura finanziaria per le attivita' previste o che derivino dall'attuazione del presente Accordo, come anche per le attivita' del gruppo di lavoro, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle risorse disponibili e non dovra' generare, per entrambe le Parti, maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. 3. In caso di comune accorcio, le Parti possono decidere di chiedere agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all'attuazione dei programmi o progetti derivanti dalla cooperazione prevista dal presente Accordo e/o dagli accordi integrativi da esso scaturiti. 4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista. Tale Commissione si occupera' eli elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione. La Commissione Mista verra' riunita periodicamente, su base di accordo tra le Parti, con la sede degli incontri alternativamente fissata nelle due capitali. 5. Qualsivoglia controversia nell'interpretazione o applicazione di questo Accordo verra' risolta in maniera amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti. 6. Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto sulla base del reciproco consenso. Dette modifiche o emendamenti costituiranno protocolli separati, che formeranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore secondo le procedure indicate nell'articolo (6) paragrafo (7) del presente Accordo. 7. Il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure nazionali necessarie per l'entrata in vigore. Il presente Accordo avra' urta durata di tre anni e sara' automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi della stessa durata, a meno che una delle Parti notifichi all'altra la propria intenzione di recedere, almeno sei mesi prima della proposta data di scadenza. La cessazione del presente Accordo non pregiudichera' la validita' dei programmi e progetti in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti. Fatto a Roma, il 4 febbraio 2020, in due esemplari originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 26 gennaio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-13;7~accordo-art6 · fonte su Normattiva