1 Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che avra' aderito alla Convenzione, potra' aderire al presente Protocollo a condizione di avere accettato le disposizioni del capitolo 1 della Convenzione. 2 Ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa invitato ad aderire alla Convenzione sara' considerato come invitato ad aderire al presente Protocollo, a condizione di avere accettato le disposizioni del Capitolo 1 di quest'ultima. 3 Per ogni Stato aderente, il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703~protocollo-art6 · fonte su Normattiva