[1]Articolo XXII
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni o altre forme di esoneri previsti dalla legislazione di uno dei due Stati nel calcolo dell'ammontare delle imposte percepite da questo Stato.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
