[1]Articolo XXII

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in maniera da apportare una restrizione qualunque alle esenzioni, riduzioni, deduzioni o altre forme di esoneri previsti dalla legislazione di uno dei due Stati nel calcolo dell'ammontare delle imposte percepite da questo Stato.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxxii · fonte su Normattiva