[1]Articolo XXIII
[2]L'autorita' competente di ciascuno dei due Stati puo' emanare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni della, presente Convenzione.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
[1]Articolo XXIII
[2]L'autorita' competente di ciascuno dei due Stati puo' emanare i regolamenti necessari per l'esecuzione delle disposizioni della, presente Convenzione.
Testo vigente dal 22 luglio 1960
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxxiii · fonte su Normattiva