Art. 16 (Convenzione)
1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario convochera' una conferenza degli Stati contraenti, al fine di esaminare l'applicazione della Convenzione, e di procedere alla sua valutazione con riferimento al preambolo, alla intera parte operativa nonche' agli allegati, alla luce della situazione esistente in quel momento. 2. Successivamente, ad intervalli di almeno cinque anni, la maggioranza degli Stati contraenti potra' ottenere la convocazione di ulteriori conferenze con lo stesso obiettivo, sottoponendo al depositario una richiesta in tal senso.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
