dello Statuto 1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potra' concernere in modo particolare, senza tuttavia che cio' sia limitativo, la lista dei reati di cui all'articolo 5. La Conferenza sara' aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati parti alle stesse condizioni. 2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati parti convochera' una Conferenza di revisione. 3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto, esaminato ad una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 121, paragrafi 3 a 7.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art123 · fonte su Normattiva