Art. 9 (Protocollo)
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' gli Stati membri del Consiglio in merito a: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con l'articolo 8; d. ogni altro atto, notifica, o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Torino, il 21 ottobre 1991 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Copia certificata conforme all'esemplare originale unico in lingua francese ed inglese, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Strasburgo, il 20 Novembre 1991 Il Direttore degli Affari Legali del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
