Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

  • a)tute le firme;
  • b)il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  • c)la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
  • d)qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;98~protocollo-art10 · fonte su Normattiva