[1]ALLEGATO 2
[2]REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE
[3]Articolo 1 Principi fondamentali
[4]Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico e' costruito e attrezzato in modo che:
- a)nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale;
- b)il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
- c)non comportino alcun spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
- d)tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
