[1]ALLEGATO 2

[2]REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE

[3]Articolo 1 Principi fondamentali

[4]Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico e' costruito e attrezzato in modo che:

  • a)nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale;
  • b)il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
  • c)non comportino alcun spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
  • d)tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~allegato-2-art1 · fonte su Normattiva