[1]pieghevoli o smontabili

[2]I contenitori pieghevoli o smontabili saranno sottoposti alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente regolamento; inoltre essi dovranno essere muniti di un sistema di chiavistelli che blocchi le varie parti quando il contenitore e' montato. Tale sistema di chiavistelli dovra' poter essere sigillato dalla dogana se si trova all'esterno del contenitore una volta montato.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~allegato-7-art3 · fonte su Normattiva