Art. 2 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare senza riserva di ratifica, ratificare accettare o approvare il presente Protocollo se non ha gia' ratificato o se non ratifica contestualmente l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
