1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Nessun Stato membro del Consiglio d'Europa potra' firmare senza riserva di ratifica, ratificare accettare o approvare il presente Protocollo se non ha gia' ratificato o se non ratifica contestualmente l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;706~protocollo-art2 · fonte su Normattiva