Art. 1 (Protocollo)
TRADUZIONE NON UFFICIALE QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA Gli Stati firmatari del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo; Considerando che in base ai termini dell'articolo 59 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle liberta' fondamentali (in appresso denominata la Convenzione) firmata a Roma il 4 novembre 1950, i membri della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo in appresso denominata "la Commissione" e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (in appresso denominata "la Corte" godono, nell'esercizio delle loro funzioni, privilegi ed immunita' previsti all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in virtu' di questo articolo; Ricordando che tali privilegi ed immunita' sono stati definiti e precisati nel secondo e quarto protocollo addizionale, firmati a Parigi rispettivamente il 15 dicembre 1956 ed il 16 dicembre 1961, e nell'Accordo generale sui privilegi ed immunita' del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949; Considerando che occorre, alla luce delle modifiche sopravvenute nel funzionamento del meccanismo di controllo della Convenzione, completare l'Accordo generale con un altro Protocollo. Hanno convenuto quanto segue Articolo primo 1. I membri della Commissione ed i membri della Corte sono esonerati da ogni imposta su salario, emolumenti ed indennita' loro corrisposti dal Consiglio d'Europa. 2. L'espressione "membri della Commissione e membri della Corte" comprende i membri che dopo essere stati sostituiti, continuano a giudicare casi di cui sono gia' stati investiti nonche' ogni giudice ad hoc designato in virtu' delle disposizioni della Convenzione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
