DI CAPITALE 1 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili cosi' come indicati all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente. 2 - Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. 3 - Gli utili che il residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale o da beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto in detto Stato. 4 - Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei precedenti paragrafi sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art13 · fonte su Normattiva