Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, istruzione o formazione professionale non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme gli siano derivate da fonti situate fuori da questo Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art21 · fonte su Normattiva