, APPRENDISTI E TIROCINANTI 1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato per un periodo non superiore a cinque anni al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. I redditi che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non sono imponibili in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purche' i redditi stessi non eccedano quanto necessario ai fini del suo mantenimento, della sua istruzione o della sua formazione.

Testo vigente dal 6 giugno 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175~art21 · fonte su Normattiva