GENERALI 1 - Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a)(i) il termine "Indonesia" comprende il territorio della Repubblica Indonesiana come definito dalle sue leggi e le aree adiacenti su cui la Repubblica Indonesiana esercita diritti sovrani o giurisdizione, in conformita' a quanto previsto nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 1982. (ii) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende ogni zona al di fuori del mare territoriale italiano la quale, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona nella quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, e le risorse naturali; (b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Indonesia o l'Italia; (c) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (e) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (f) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (g) il termine "nazionali" designa: (i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) tutte le persone giuridiche, le societa' di persone, le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; (h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne l'Indonesia: il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle Finanze. 2 - Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte cui si applica il presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
