CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese; Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 SUCCESSIONI E DONAZIONI CONSIDERATE La presente Convenzione si applica:
- 1)alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e
- 2)alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno Stato o in ambedue gli Stati.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
