PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' 1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione di uno degli Stati, a vantaggio dello Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) sono applicabili alle persone giuridiche della stessa natura dell'altro Stato. 2. Le istituzioni pubbliche, le istituzioni di pubblica utilita', come pure gli organismi, le associazioni, le istituzioni e le fondazioni senza scopo di lucro creati o organizzati in uno degli Stati ed esercitanti la loro attivita' nell'ambito religioso, scientifico, artistico, culturale, educativo o caritatevole, beneficiano nell'altro Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle riduzioni, delle detrazioni e degli altri vantaggi concessi, in materia di imposte sulle donazioni e sulle successioni agli enti della stessa natura, creati ed organizzati in quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art17 · fonte su Normattiva