[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente. Tuttavia ciascuno Stato potra', con un preavviso minimo di sei mesi, notificarne la cessazione per via diplomatica al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle successioni delle persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno civile al termine del quale la presente Convenzione sara' stata denunciata. Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.
[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
