di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata dal presente Accordo oppure da un altro Accordo bilaterale o multilaterale in vigore per le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli. 2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti, abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi riservato il trattamento piu' favorevole. 3. Per quanto non previsto dal presente Accordo, verra' fatto ricorso a norme e principi di diritto internazionale generale riconosciuto da entrambe le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;709~accordo-art11 · fonte su Normattiva