dell'Accordo Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori dell'una Parte Contraente nel territorio dell'altra, purche' regolarizzati o riconosciuti essere in conformita' con le disposizioni del presente accordo e con le disposizioni di legge vigenti, alla predetta data di entrata in vigore, nella Parte Contraente destinataria degli investimenti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
