Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1932 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, che approva la proroga al l° dicembre 1931 del «modus vivendi» di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 23 maggio 1931. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco. N.B. - Gli atti internazionali di cui sopra vennero pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 28 agosto 1931.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1932 al 9 maggio 2025
