(1) La presente convenzione non pregiudica le disposizioni di altri accordi, di cui sono parti i due Stati, che regolino, in materie particolari, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie, di transazioni giudiziarie e di atti notarili. (2) La presente convenzione non si applica alle decisioni pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 25 marzo 1974
