[1]Articolo XIII.

[2]Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle decisioni giudiziarie e arbitrali pronunciate, alle transazioni giudiziarie e agli atti notarili stipulati prima della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artxiii · fonte su Normattiva