Il certificato rilasciato in conformita' alla presente Convenzione sara' accettato in ogni Stato contraente come facente fede fino a prova contraria, dell'esattezza delle voci in esso contenute relative ai vari cognomi della persona designata.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;71~convenzione-art3 · fonte su Normattiva