Art. 2 (Convenzione)
Il certificato di cui all'articolo precedente deve essere rilasciato ad ogni persona interessata, dietro presentazione di documenti giustificativi, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente di cui essa e cittadina, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente, secondo la cui legge sia stato attribuito, a detta persona anche se cittadino di un altro Stato, un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
