Il certificato di cui all'articolo precedente deve essere rilasciato ad ogni persona interessata, dietro presentazione di documenti giustificativi, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente di cui essa e cittadina, sia dalle autorita' competenti dello Stato contraente, secondo la cui legge sia stato attribuito, a detta persona anche se cittadino di un altro Stato, un cognome diverso da quello risultante dall'applicazione della sua legge nazionale.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;71~convenzione-art2 · fonte su Normattiva