1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo estone, normalmente Alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art113 · fonte su Normattiva