1. E' istituito un comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. La presente disposizione fa salve le competenze delle varie sedi del dialogo politico di cui all'articolo 5 del presente accordo. 2. Il comitato di associazione e' composto da rappresentanti delle Parti, normalmente a livello di alti funzionari. 3. Il comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante dell'Ucraina.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art464 · fonte su Normattiva