IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunita', al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, la cooperazione punta a: - promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita', riconoscendo il diritto dell'Estonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (piu' rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualita' ambientale; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione dell'Estonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET); - fornire l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti estoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualita' nei paesi europei; - promuovere gli scambi di informazioni tecniche e metodologiche sul controllo della qualita' e sui processi di produzione. 3. La Comunita' fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art75 · fonte su Normattiva