E MEDIE IMPRESE 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunita' e dell'Estonia. 2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how: - migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonche' per la cooperazione transfrontaliera; - fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi; - instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunita' attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera. 3. Sara' prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art74 · fonte su Normattiva