E SETTORE AGROINDUSTRIALE 1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonche' la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati. Si cerchera' in particolare di: - sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale; - avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli; - migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione; - sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione; - promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunita'; - ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione; - promuovere la complementarita' nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e dell'Estonia; - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli; - scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola; - promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi. 2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art78 · fonte su Normattiva