[1]Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

[2]Le Parti convengono di favorire la cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura. In particolare, le Parti scambiano informazioni e sviluppano la cooperazione nei seguenti campi:

  • a)la politica agricola e forestale e le prospettive dell'agricoltura e della silvicoltura a livello internazionale in generale;
  • b)la registrazione e la tutela delle indicazioni geografiche;
  • c)la produzione biologica;
  • d)la ricerca nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
  • e)la politica di sviluppo delle zone rurali e segnatamente la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli;
  • f)l'agricoltura sostenibile, la silvicoltura e l'integrazione delle esigenze ambientali nella politica agricola;
  • g)i nessi tra l'agricoltura, la silvicoltura e l'ambiente e la politica di sviluppo delle zone rurali;
  • h)le attivita' di promozione dei prodotti agroalimentari;
  • i)la gestione sostenibile delle foreste, allo scopo d'impedire la deforestazione e di favorire la creazione di nuove aree boschive, tenendo in debita considerazione gli interessi dei paesi in via di sviluppo esportatori di legname.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art25 · fonte su Normattiva