1. All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1› gennaio 1995, la Comunita' e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1994. Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base. 4. Qualora, dopo il 1› gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art8 · fonte su Normattiva