[1]1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

[2]2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.

[3]3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

  • a)degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;
  • b)dei dazi antidumping o compensativi;
  • c)dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

[4]4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e':

  • a)la tariffa doganale comune della Comunita', istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
  • b)la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 2005(2).

[5]---------- (1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato. (2) Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004.

[6]5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale piu' vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con piu' di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.

[7]6. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

  • a)dai negoziati tariffari in sede di OMC o
  • b)dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o
  • c)da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

[8]7. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~art18 · fonte su Normattiva