Art. 1 — Autorizzazione alla ratifica
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
Testo vigente dal 8 marzo 2006
