I beni acquisiti dall'Organizzazione secondo le modalita' di cui all'Articolo 1.1 non possono essere venduti o comunque ceduti se non in conformita' con le condizioni stabilite dai governi degli Stati interessati.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iii-art2 · fonte su Normattiva