1. Il Direttore generale dell'Agenzia e i membri dei personale dell'Organizzazione sono soggetti ad una tassa a favore dell'Organizzazione, applicata su stipendi ed emolumenti corrisposti da quest'ultima secondo le norme e le condizioni fissate dall'Assemblea Generale. Gli stipendi e gli emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Gli Stati membri possono, tuttavia, tener conto degli stipendi ed emolumenti cosi' esentati nel determinare il carico fiscale da applicare agli altri redditi dei beneficiari di tali esenzioni. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione. 3. Nomi, qualifiche, indirizzi, retribuzioni e, se del caso, pensioni di dipendenti e di ex-dipendenti. ai quali si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo saranno comunicati periodicamente agli Stati membri.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iii-art3 · fonte su Normattiva