1. Il canone e' dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'effettuazione del volo. Il canone pone in essere un credito privilegiato sull'aeromobile cui si applica il canone, a prescindere da chi ne ha il possesso, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata. 2. Ove per identificare il volo sia utilizzato un indicativo ICAO o altro indicativo riconosciuto, EUROCONTROL puo' ritenere che l'esercente del volo sia l'esercente dell'aeromobile al quale l'indicativo ICAO e' stato attribuito o era in corso di attribuzione al momento del volo o e' identificato nel piana di volo depositato, o e' identificato in virtu' dell'uso di tale indicativo ICAO o di altro indicativo riconosciuto nelle comunicazioni con controllo del traffico aereo o in qualsiasi altro modo. Se l'identita' dell'esercente non e' nota, e' considerato come tale il proprietario dell'aeromobile fintanto che questi non abbia dimostrato chi era la persona esercente. L'esercente e il proprietario dell'aeromobile sono responsabili in solido del pagamento del canone, se cio' e' consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art5 · fonte su Normattiva