[1]Articolo II
[2]L'Articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione e' sostituito come segue:
[3]"Articolo 1
[4]3. Per le finalita' della presente Convenzione:
- a)un aeromobile e' considerato in volo dal momento in cui, terminato l'imbarco, vengono chiuse tutte le porte esterne e fino al momento in cui una di queste porte viene aperta per lo sbarco; in caso di atterraggio forzato, il volo viene considerato perdurare fino a quando l'autorita' competente non assume la responsabilita' dell'aeromobile nonche' delle persone e dei beni a bordo; e
- b)qualora lo Stato dell'operatore non sia lo stesso dello Stato di immatricolazione, l'espressione "Stato di immatricolazione", come utilizzata agli Articoli 4, 5 e 13 della Convenzione sara' considerato come Stato dell'operatore."
Testo vigente dal 10 aprile 2026
