1. La procedura di recupero della somma dovuta e' istituita da EUROCONTROL oppure, su richiesta di EUROCONTROL, da una Parte contraente, o da un qualunque organismo all'uopo autorizzato da una Parte contraente. 2. 11 recupero avviene per via giudiziaria o amministrativa. 3. Ogni Parte contraente informa EUROCONTROL circa le procedure applicate nel proprio Stato e circa le competenti autorita' giudiziarie o amministrative.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~allegato-iv-art7 · fonte su Normattiva