Art. 3 (Approvazione) — Modifiche all'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575
L'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 - 1. Alle tariffe di rotta si applicano le esenzioni obbligatorie stabilite dai competenti organi dell'Unione europea. 2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' altresi' determinata l'applicazione delle esenzioni stabilite dagli organi di cui al comma 1».
Testo vigente dal 12 aprile 2008
