Testo unico adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Art. 5 (Approvazione)Modifiche e integrazioni al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174

Al testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 14, comma 3, le parole: «ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • b)all'articolo 26, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 26-bis e 26-ter»;
  • c)dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: «Art. 26-bis - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette a imposta - (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972; articolo 9, comma 19, della legge n. 448 del 2001; articolo 39, comma 13-sexies, del decreto-legge n. 269 del 2003) - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dall'Agenzia delle entrate, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' essere autorizzato l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate. 3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli. 4. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche alle associazioni pro loco nonche' alle bande musicali amatoriali, ai cori e alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse. Art. 26-ter - Abbonamenti (articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni o attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso. 2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
  • d)all'articolo 28, comma 3, le parole: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 29, commi da 1 a 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • e)dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti: «28-bis. - Imponibili medi (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
  • a)per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive e accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
  • b)per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette a imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette. 2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera a), la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati a un importo non superiore a euro 25.822,84. 3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria. 28-ter. - Apparecchi da divertimento e intrattenimento (articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui al comma 2, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso diinadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, si provvede al ritiro del relativo titolo. 2. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo e', per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
  • a)1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del suddetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza;
  • b)1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto articolo 110, comma 7, del testo unico di pubblica sicurezza. 3. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui al comma 2, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.».
  • f)all'articolo 34, comma 2, le parole: «dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • g)all'articolo 41:
  • 1)al comma 2, primo periodo, le parole: «all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • 2)al comma 2, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 58, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • 3)al comma 5, le parole: «l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 79, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
  • 4)al comma 6, secondo periodo, le parole: «dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026»;
  • h)all'articolo 44, comma 1, le parole: «all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
  • i)all'articolo 45, comma 1, sesto periodo, le parole: «nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;
  • l)dopo l'articolo 54, sono inseriti i seguenti: «54-bis. - Esenzioni (articolo 18 del regio decreto-legge n. 246 del 1938) - 1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni gli ospedali militari e le sale di convegno dei militari delle forze armate nonche' gli enti che in applicazione delle norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia. 2. Sono, altresi', esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra o a bordo di navi o di aeromobili. 54-ter. - Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni (articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge n. 244 del 2007) - 1. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. 54-quater. Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani (articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge n. 289 del 2002) - 1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al titolo II, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa di cui all'allegato 2 del presente testo unico, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da enti del Terzo settore non commerciali, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi piu' generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane. 3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio Canone TV, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.»;
  • m)all'articolo 58:
  • 1)alla sotto-rubrica dopo le parole: «articolo 27» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e quarto,»;
  • 2)il comma 3 e' abrogato;
  • 3)al comma 4 le parole: «dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 332 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento»;
  • n)all'articolo 59, comma 1, le parole: «all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
  • o)all'articolo 60, comma 1, le parole: «dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117»;
  • p)all'articolo 61:
  • 1)alla sotto-rubrica le parole: «commi da 154 a 157 e 159» sono sostituite dalle seguenti: «commi 154, 156, 157 e 159»;
  • 2)il comma 2 e' abrogato;
  • q)all'articolo 90, comma 1, le parole: «le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e» sono soppresse;
  • r)al titolo X:
  • 1)la rubrica del Capo I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni di interpretazione autentica, abrogazioni e decorrenza»;
  • 2)dopo l'articolo 98 e' inserito il seguente: «art. 98-bis - Disposizione di interpretazione autentica (articolo 2, comma 4, del decretolegge n. 4 del 2014) - 1. Per gli effetti dell'articolo 14 della tariffa di cui all'allegato 4, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 14, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.»;
  • s)all'articolo 99, comma 1:
  • 1)la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti:
  • 1)gli articoli da 1 a 6-bis, 14, 14-bis, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
  • 2)l'articolo 9, comma 19, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;»;
  • 2)alla lettera f): 2.1) al numero 1), le parole: «articoli da 1 a17» sono sostituite dalle seguenti: «articoli da 1 a 18»; 2.2) dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti: «4-bis) articolo 92, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • 4-ter)articolo 1, comma 132, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;»;
  • 3)alla lettera h) dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50»;
  • t)alla tariffa di cui alla tabella A dell'allegato 1:
  • 1)all'articolo 7 le parole: «dalla tariffa allegato B e tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tariffa di cui alla tabella B e dalla tabella C»;
  • 2)all'articolo 22 le parole: «nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C» sono sostituite dalle seguenti: «nella tariffa di cui alla tabella B e nella tabella C»;
  • u)alla tariffa di cui alla tabella B dell'allegato 1:
  • 1)all'articolo 1 le parole: «Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quartodell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
  • 2)all'articolo 3 le parole: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A» e le parole: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)» sono sostituite dalle seguenti: «Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa di cui alla tabella A»;
  • v)alla tariffa di cui alla tabella C dell'allegato 1:
  • 1)all'articolo 4, dopo le parole: «della legge 22 dicembre 1953, numero 955» sono inserite le seguenti: «e della legge 5 luglio 1961, n. 635»;
  • 2)l'articolo 10 e' abrogato;
  • 3)il numero: «11-bis» e' sostituito dal seguente: «12»;
  • z)alla tariffa di cui all'allegato 2, nota numero 3, le parole: «all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28-ter, comma 1, del presente testo unico»;
  • aa)alla tariffa di cui all'allegato 4:
  • 1)all'articolo 1 e' inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi)»;
  • 2)all'articolo 2: 2.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Porto d'armi anche per uso di caccia)»; 2.2) la nota 3 e' soppressa;
  • 3)all'articolo 3 e' inserita la seguente rubrica: «(Case da gioco)»;
  • 4)all'articolo 4 e' inserita la seguente rubrica: «(Oggetti preziosi)»;
  • 5)all'articolo 5: 5.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Pesca marittima)»; 5.2) le parole: «art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153»;
  • 6)all'articolo 6 e' inserita la seguente rubrica: «(Privativa per nuove varieta' vegetali)»;
  • 7)all'articolo 7 e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi)»;
  • 8)all'articolo 8: 8.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori)»; 8.2) le parole: «legge 21 febbraio 1989, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
  • 9)all'articolo 9: 9.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Certificati complementari di protezione di medicinali)»; 9.2) le parole: «legge 19 ottobre 1991, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 61 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»; 9.3) la nota 2 e' soppressa;
  • 10)all'articolo 10: 10.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Registrazione di atti di trasferimento, divisione o societa' di diritti d'autore - Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi)»; 10.2) al comma 2, le parole: «, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e» e il numero «77» sono soppresse, e le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente: «a) per ogni progetto 34,00»;
  • 11)all'articolo 11 e' inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale o su tutto il territorio nazionale - Reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi)»;
  • 12)all'articolo 12: 12.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere e via cavo)»; 12.2) le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73»;
  • 13)all'articolo 13 e' inserita la seguente rubrica: «(Installazione ed esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione di programmi televisivi)»;
  • 14)all'articolo 14: 14.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione)»; 14.2) le parole: «art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156» sono sostituite dalle seguenti: «art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
  • 15)all'articolo 15: 15.1) e' inserita la seguente rubrica: «(Iscrizione agli albi)»; 15.2) il numero «8-bis» e' sostituito dal seguente: «9»;
  • 16)all'articolo 16 e' inserita la seguente rubrica: «(Bollatura e numerazione di libri e registri)».

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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