1. L'Organizzazione puo' detenere tutte te divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto. 2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare ali"Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalita' previste dai regolamenti naziona dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attivita' dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove remissione di questi ultimi sia stata autorizzata dai governo della Parte contraente interessata.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art24 · fonte su Normattiva