1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorita' competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso ai quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni indicate nella presente Convenzione. 2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da realizzare nel territorio delle Parti contraenti all'interno o in prossimita' degli immobili che le sono stati destinati.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art30 · fonte su Normattiva