Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia dovra' rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art31 · fonte su Normattiva