[1]Articolo II

[2]1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997. Esso e' altresi' aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale e' stato adottato, nonche' di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente. 2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purche' entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato a approvato. Se tale condizione non e' soddisfatta, esso entra in vigore il 1' luglio, ovvero il ligennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno. 4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. 5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione dei Protocollo, parte contraente della Convenzione. 6. Il Governo del Regno dei Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore dei presente Protocollo in conformita' ai paragrafi 3 e 4 che precedono.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~protocollo-artii · fonte su Normattiva