Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunita' europea ha diritto ad essere rappresentata ed a partecipare ai lavori di tutti gli organi di EUROCONTROL in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto Parte contraente ed in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile. In tutti gli organi di EUROCONTROL a cui puo' partecipare, la Comunita' europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformita' alle sue norme istituzionali. La Comunita' europea non puo' presentare suoi candidati in qualita' di membri di organi eletti di EUROCONTROL, ne' puo' presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~protocollo-art5 · fonte su Normattiva