1. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie per le quali la Comunita' europea ha competenza esclusiva ed ai ffini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della Convenzione, la Comunita' europea esercitai diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della Convenzione ed i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunita' europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste ai suddetto articolo 8. Quando la Comunita' vota, i suoi Stati membri non votano. Ai fini della determinazione dei numero di Parti contraenti della Convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma dell'articolo 8.2, si considera che la Comunita' rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di EUROCONTROL. Una decisione proposta per un determinato punto su cui la Comunita' europea e' chiamata a votare e' differita se una Parte contraente della Convenzione che non e' membro della Comunita' europea lo richiede. Il rinvio e' utilizzato per consentire alle Parti contraenti della Convenzione, assistite dall'Agenzia EUROCONTROL, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di una tale richiesta, l'adozione della decisione puo', essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi. 2. Per quanto riguarda le decisioni concernenti materie su cui la Comunita' europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunita' europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della Convenzione e la Comunita' europea non vota. 3. La Comunita' europea informa di volta in volta le altre Parti contraenti della Convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi deliberativi cui l'Assemblea generale ed il Consiglio hanno delegato poteri, essa esercitera' i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
