[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione
[2]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, qui di seguito designati le Parti,
[3]Vista la Direttiva 91/440/CEE modificata del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,
[4]Vista la Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria,
[5]Vista la Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
[6]Vista la Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie,
[7]Vista la Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario,
[8]Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,
[9]Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,
[10]Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
[11]Considerato l'Accordo firmato a Roma il 3 dicembre 2004 sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,
[12]Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'Arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto piu' rispettose dell'ambiente,
[13]Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato, e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure volontaristiche tese ad orientare gli spostamenti verso tale modalita',
[14]Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (convenzione alpina), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,
[15]Desiderosi di condurre tale operazione coerentemente con lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto,
[16]Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
[17]Articolo 1
[18]Oggetto
[19]Le Parti stabiliscono con il presente protocollo addizionale all'Accordo sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, nonche' le condizioni di esercizio di tale opera, una volta realizzata.
[20]Le Parti stabiliscono inoltre con il presente Accordo le condizioni di un migliore utilizzo della linea storica del Frejus, definendo in particolare le misure di accompagnamento del progetto e le misure di sicurezza.
[21]Il presente Accordo non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti all'articolo 4 dell'Accordo firmato a Torino tra i Governi italiano e francese il 29 gennaio 2001. In particolare, non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiedera' l'approvazione di un protocollo addizionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto.
Testo vigente dal 7 maggio 2014
