[1]Allegato

[2]CONVENZIONE

[3]TRA

[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[5]E

[6]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

[7]RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ALL'ESERCIZIO DEL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA

[8]Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, e il Governo della Repubblica Francese, dall'altra,

[9]Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);

[10]Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);

[11]Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

[12]Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil­ Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970;

[13]Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, con scambio di lettere firmate a Parigi il 3 agosto 1999 e a Roma il 21 settembre 1999;

[14]Vista la decisione di esecuzione C (2014) 5883 della Commissione europea del 20 agosto 2014 relativa agli accordi transfrontalieri tra Stati membri nell'ambito del trasporto ferroviario in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE;

[15]Desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia e di definire un quadro che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficace del tratto nel territorio francese della linea ferroviaria che va da Cuneo a Ventimiglia passando per Breil,

[16]Hanno convenuto quanto segue

[18]Oggetto

[19]1. La presente convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (di seguito denominata "la Linea") situato in territorio francese, in conformita' con le direttive europee sopraindicate.

[20]2. L'oggetto della presente convenzione e' di definire:

[21]a. la ripartizione delle responsabilita' in materia di esercizio della Linea;

[22]b. la ripartizione delle responsabilita' in materia di manutenzione della Linea;

[23]c. le modalita' applicabili al finanziamento di queste diverse missioni.

Testo vigente dal 29 marzo 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-03-11;38~convenzione-art1 · fonte su Normattiva