[1]Allegato
[2]CONVENZIONE
[3]TRA
[4]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[5]E
[6]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
[7]RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E ALL'ESERCIZIO DEL TRATTO SITUATO IN TERRITORIO FRANCESE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA
[8]Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, e il Governo della Repubblica Francese, dall'altra,
[9]Vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 maggio 2016 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
[10]Vista la direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione);
[11]Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
[12]Vista la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil Ventimiglia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970;
[13]Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione della Commissione intergovernativa italo-francese per il miglioramento dei collegamenti italo-francesi nelle Alpi del Sud, con scambio di lettere firmate a Parigi il 3 agosto 1999 e a Roma il 21 settembre 1999;
[14]Vista la decisione di esecuzione C (2014) 5883 della Commissione europea del 20 agosto 2014 relativa agli accordi transfrontalieri tra Stati membri nell'ambito del trasporto ferroviario in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE;
[15]Desiderosi di migliorare le relazioni ferroviarie tra l'Italia e la Francia e di definire un quadro che consenta di creare le condizioni tecniche e finanziarie per un funzionamento duraturo ed efficace del tratto nel territorio francese della linea ferroviaria che va da Cuneo a Ventimiglia passando per Breil,
[16]Hanno convenuto quanto segue
[17]Articolo 1
[18]Oggetto
[19]1. La presente convenzione si applica al tratto della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia (di seguito denominata "la Linea") situato in territorio francese, in conformita' con le direttive europee sopraindicate.
[20]2. L'oggetto della presente convenzione e' di definire:
[21]a. la ripartizione delle responsabilita' in materia di esercizio della Linea;
[22]b. la ripartizione delle responsabilita' in materia di manutenzione della Linea;
[23]c. le modalita' applicabili al finanziamento di queste diverse missioni.
Testo vigente dal 29 marzo 2025
